PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

      1. A decorrere dal periodo di imposta 2007, le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono esenti dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
      2. A decorrere dall'anno 2007, tutte le operazioni e gli atti connessi all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale sono esenti da imposte e tasse a carico dell'acquirente.
      3. A decorrere dal periodo di imposta 2007, l'aliquota ICI, relativa agli alloggi che risultano non locati da almeno diciotto mesi, ad eccezione di quelli dichiarati inagibili, può essere elevata al 10 per mille.
      4. Qualora dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 derivi per i comuni una riduzione del gettito tributario relativo all'ICI rispetto a quello dell'anno 2006, la differenza è ripianata attraverso appositi trasferimenti da parte dello Stato, da effettuare entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello a cui l'imposta si riferisce.
      5. A decorrere dal periodo di imposta 2007, i proprietari di unità immobiliari che stipulano o rinnovano contratti di locazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, hanno diritto a detrarre dal reddito imponibile gli importi versati a titolo di pagamento dell'ICI ai fini dell'imposta sui redditi relativamente all'unità immobiliare locata.
      6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 non si applicano per le unità immobiliari rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

 

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      7. Ai fini della compensazione degli oneri per i trasferimenti ai comuni di cui al comma 4 e delle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 è istituito presso il Ministero dell'economia e della finanze, a decorrere dal 1o gennaio 2007, un fondo per le agevolazioni fiscali per l'abitazione principale, la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge finanziaria.